Art. 23. Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'articolo 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all'articolo 21 della presente legge. Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione.