(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 23)
                              Art. 23. 
 
  Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base  al  decreto
Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, per  le  quali  sia  stata
stabilita la durata massima prevista all'articolo 11 di esso, restano
di diritto prorogate sino al termine della durata  massima  stabilita
all'articolo 21 della presente legge. 
 
  Per le piccole derivazioni concesse in  base  al  predetto  decreto
Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, resta immutato il  termine
fissato nel decreto di concessione.