(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 24)
                              Art. 24. 
 
  Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e
b) dell'articolo 2 della  presente  legge  hanno  la  durata  massima
stabilita nell'articolo 21 per le varie specie di concessioni, con la
decorrenza dal 1° febbraio 1917. La  stessa  norma  si  applica  alle
utenze concesse in base alla legge 20 marzo 1865, n.  2248,  allegato
F. 
 
  Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei  seguenti
articoli 25, 26, 28, 30, 31 e 32  ultimo  comma.  Nei  casi  previsti
all'ultimo comma dell'articolo 2, si applicano  le  disposizioni  del
presente articolo, con decorrenza dalla data  di  entrata  in  vigore
della legislazione  italiana  sulle  opere  pubbliche  nei  territori
annessi in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n.  1322,  e  19
dicembre 1920, n. 1778. 
 
  Le utenze  concesse  in  base  a  leggi  speciali  posteriori  alla
promulgazione della legge 10 agosto  1884,  n.  2644,  mantengono  la
durata loro assegnata.