Art. 24. Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell'articolo 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti articoli 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778. Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, mantengono la durata loro assegnata.