(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 25)
                              Art. 25. 
 
  Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza  o  rinuncia,  nelle
grandi derivazioni per forza motrice,  passano  in  proprieta'  dello
Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di  regolazione  e
di  derivazione,  principali  e  accessorie,   i   canali   adduttori
dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il  tutto  in
istato di regolare funzionamento. 
 
  Lo Stato ha anche facolta' di immettersi nell'immediato possesso di
ogni altro  edificio,  macchinario,  impianto  di  utilizzazione,  di
trasformazione  e  di  distribuzione   inerente   alla   concessione,
corrispondendo agli aventi diritto un  prezzo  uguale  al  valore  di
stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in
possesso, astraendo da qualsiasi  valutazione  del  reddito  da  esso
ricavabile. In mancanza di accordo la controversia e' deferita ad  un
collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato  dal
Ministro  dei  lavori  pubblici,  uno  dall'interessato,   il   terzo
d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente  del
Tribunale delle acque. 
 
  Per esercitare la facolta' di cui al precedente comma lo Stato deve
preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza. 
 
  Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso. 
 
  Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per  impianti
di  trasformazione  e  distribuzione  inerenti  alla  concessione  si
intendono  quelli  che  trasformano  e  trasportano   prevalentemente
energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.