(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 26)
                              Art. 26. 
 
  Nell'ultimo  quinquennio  di  durata   delle   utenze   di   grandi
derivazioni per forza  motrice.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
sentito il Consiglio Superiore  e  di  concerto  col  Ministro  delle
finanze,  puo'  ordinare,  sotto  comminatoria  della  esecuzione  di
ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge,  la  esecuzione
di quanto e' necessario per la piena  efficienza  e  per  il  normale
sviluppo degli impianti,  stabilendo  l'onere  eccedente  l'ordinaria
manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto  non  a
ammortizzabile nell'ultimo quinquennio. 
 
  Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura
di  tale  onere,  il  concessionario  puo'  ricorrere  al   Tribunale
Superiore delle acque costituito ai sensi dell'articolo 143, il quale
decide in merito. 
 
  Alla scadenza della concessione, se lo Stato non  intenda  assumere
la gestione diretta dei singoli  impianti,  l'utente  cessante  sara'
preferito nel conferimento dell'esercizio, per un determinato periodo
di tempo non eccedente trenta anni, purche' accetti le condizioni che
l'Amministrazione credera' di stabilire. 
 
  Qualora egli non accetti tali condizioni,  l'Amministrazione  sara'
libera di procedere al conferimento ad altri. 
 
  Per quanto riguarda le  concessioni  accordate  all'Amministrazione
delle Ferrovie dello Stato per trazione elettrica,  illuminazione  ed
altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei  relativi
impianti sara' lasciato all'Amministrazione stessa. 
 
  Nell'ultimo  decennio  della  concessione  il  concessionario  deve
comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli  schemi  di  contratti
per forniture di energia elettrica, i quali  non  saranno  eseguibili
senza la sua approvazione.