Art. 26. Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, puo' ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto e' necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non a ammortizzabile nell'ultimo quinquennio. Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario puo' ricorrere al Tribunale Superiore delle acque costituito ai sensi dell'articolo 143, il quale decide in merito. Alla scadenza della concessione, se lo Stato non intenda assumere la gestione diretta dei singoli impianti, l'utente cessante sara' preferito nel conferimento dell'esercizio, per un determinato periodo di tempo non eccedente trenta anni, purche' accetti le condizioni che l'Amministrazione credera' di stabilire. Qualora egli non accetti tali condizioni, l'Amministrazione sara' libera di procedere al conferimento ad altri. Per quanto riguarda le concessioni accordate all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sara' lasciato all'Amministrazione stessa. Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.