(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 27)
                              Art. 27. 
 
  Con le norme stabilite dal decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 3267,
relativo al  riordinamento  e  alla  riforma  della  legislazione  in
materia di boschi e  di  terreni  montani  e  dal  decreto  Reale  13
febbraio 1933, n. 215,  concernente  la  bonifica  integrale,  potra'
essere affidata ai concessionari  della  costruzione  di  serbatoi  e
laghi artificiali la esecuzione delle  opere  di  rimboschimento,  di
correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre previste nel
Titolo II del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2,
lettera a) del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.