Art. 27. Con le norme stabilite dal decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal decreto Reale 13 febbraio 1933, n. 215, concernente la bonifica integrale, potra' essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre previste nel Titolo II del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2, lettera a) del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.