(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 28)
                              Art. 28. 
 
  Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica.
qualora  al  termine  della  concessione  persistano  i  fini   della
derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse,  al
concessionario e' rinnovata la concessione, con quelle  modificazioni
che, per le variate condizioni dei luoghi e  del  corso  d'acqua,  si
rendessero necessarie. 
 
  In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia,
passano in proprieta' dello Stato, senza compenso, tutte le opere  di
raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i
canali adduttori  dell'acqua,  gli  impianti  di  sollevamento  e  di
depurazione, le condotte principali  dell'acqua  potabile  fino  alla
camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali  di
irrigazione e i canali e le condotte di scarico.