(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 29)
                              Art. 29. 
 
  Al termine dell'utenza tutte le opere e  gli  impianti  che  devono
passare allo Stato senza compenso, a norma degli articoli  25,  comma
primo, e  28,  comma  secondo,  restano  franche  e  libere  di  ogni
privilegio, ipoteca od altro diritto reale. 
 
  Per le opere  e  gli  impianti  nei  quali  lo  Stato  ha  facolta'
d'immettersi in possesso a norma del secondo comma  del  citato  art.
25, i diritti derivanti da ipoteche o  da  altre  garanzie  reali  si
esercitano sulle somme dovute dallo Stato. Nel caso  di  decadenza  o
rinunzia restano salve, limitatamente alle  somme  somministrale,  le
ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano
ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta  dei  Ministeri  dei
lavori pubblici e delle finanze. 
 
  Per i mutui stipulati anteriormente  all'entrata  in  vigore  della
presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e
le garanzie reali regolarmente  costituite  prima  della  entrata  in
vigore della legge stessa.