Art. 29. Al termine dell'utenza tutte le opere e gli impianti che devono passare allo Stato senza compenso, a norma degli articoli 25, comma primo, e 28, comma secondo, restano franche e libere di ogni privilegio, ipoteca od altro diritto reale. Per le opere e gli impianti nei quali lo Stato ha facolta' d'immettersi in possesso a norma del secondo comma del citato art. 25, i diritti derivanti da ipoteche o da altre garanzie reali si esercitano sulle somme dovute dallo Stato. Nel caso di decadenza o rinunzia restano salve, limitatamente alle somme somministrale, le ipoteche e le altre garanzie reali a favore dei creditori che abbiano ottenuto per il contratto di mutuo il nulla osta dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze. Per i mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, restano salve, nei limiti di cui sopra, le ipoteche e le garanzie reali regolarmente costituite prima della entrata in vigore della legge stessa.