(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle  lettere  a)  e  b)  e
nell'ultimo comma dell'articolo  precedente,  che  non  abbiano  gia'
ottenuto il riconoscimento  all'uso  dell'acqua,  debbono  chiederlo,
sotto pena di decadenza, entro  un  anno  dalla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta. 
 
  Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi  delle  leggi  20
marzo 1865, n. 2248, allegato F, e 10 agosto 1884, n. 2644,  e  leggi
successive,  non  hanno  l'obbligo  di  chiedere  il   riconoscimento
dell'utenza. 
 
  Sulla   domanda   di   riconoscimento   si   provvede,   a    spese
dell'interessato nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali
non  siano  sorte  opposizioni,  con  decreto   dell'ingegnere   capo
dell'Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le
opere di presa. 
 
  Negli altri casi si provvede con decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici, sentito il Consiglio Superiore. 
 
  Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio Civile  e  ammesso
ricorso, entro  trenta  giorni  dalla  notifica  all'interessato,  al
Ministero dei lavori pubblici,  che  provvede  sentito  il  Consiglio
Superiore. 
 
  Entro  sessanta  giorni  dalla  notificazione   del   provvedimento
definitivo, l'interessato puo' ricorrere  ai  Tribunali  delle  acque
pubbliche.