(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 30)
                              Art. 30. 
 
  Le concessioni  di  piccole  derivazioni,  al  loro  termine,  sono
rinnovate in conformita' dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione,
lo Stato ha  il  diritto  o  di  ritenere  senza  compenso  le  opere
costruite nell'alveo, sulle  sponde  e  sulle  arginature  del  corso
d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad  eseguire
a proprie spese i lavori  necessari  per  il  ripristino  dell'alveo,
delle sponde  e  delle  arginature  nelle  condizioni  richieste  dal
pubblico interesse.