(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 31)
                              Art. 31. 
 
  Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, puo'
essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la
proprieta' dei  terreni  da  irrigare,  qualora  la  derivazione  sia
chiesta in concessione dai proprietari stessi  o  dal  consorzio  dei
proprietari dei terreni da irrigare. Per l'uso  delle  opere  che  ai
sensi dei precedenti articoli 28 e 30  passano  senza  compenso  allo
Stato, il nuovo concessionario deve uno  speciale  corrispettivo  che
sara' fissato nel disciplinare di concessione.