Art. 31. Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, puo' essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprieta' dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare. Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti articoli 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sara' fissato nel disciplinare di concessione.