(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 33)
                              Art. 33. 
 
  Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e  regolazione
delle acque il decreto di concessione ha efficacia  di  dichiarazione
di pubblica utilita' per tutti i lavori e impianti  occorrenti  cosi'
alla costruzione che  all'esercizio,  compresi  i  canali  primari  e
secondari di irrigazione,  i  collettori  di  bonifica,  le  condotte
principali di acqua potabile e le linee di trasmissione  dell'energia
elettrica. 
 
  L'approvazione del progetto esecutivo,  che  deve  soddisfare  alle
condizioni stabilite dall'art. 16 della  legge  25  giugno  1865,  n.
2359, equivale  all'approvazione  del  piano  particolareggiato  agli
effetti dell'art. 17 della legge stessa. 
 
  Il Genio Civile compila, previo avviso agli interessati,  lo  stato
di consistenza dei  fondi,  i  cui  proprietari  non  accettarono  la
indennita' offerta o non conchiusero  alcun  amichevole  accordo  con
l'espropriante, e determina la  somma  da  depositarsi  a  titolo  di
indennita' di espropriazione,  a  seguito  di  che  si  provvede  dal
Prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge  25  giugno
1865, n. 2359. Se i lavori debbono  eseguirsi  da  un'Amministrazione
dello Stato avente un proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio,
previo avviso agli interessati, compilera' lo stato di consistenza. 
 
  Per tutto il resto si  osservano  le  disposizioni  della  predetta
legge. 
 
  Il Ministro dei lavori pubblici, sentito  il  Consiglio  Superiore,
puo' dichiarare urgente ed  indifferibile  l'esecuzione  dei  lavori,
anche prima della concessione,  agli  effetti  degli  articoli  71  e
seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla  legge
18 dicembre 1879, n. 5188 (serie seconda). In tal caso  lo  stato  di
consistenza di cui al  detto  articolo  71  e'  compilato  dal  Genio
Civile, previo avviso agli  interessati,  ed  ha  valore  di  perizia
giudiziale a norma dell'art. 34 della legge suddetta. 
 
  Occorrendo  rendere  definitive  le  occupazioni   temporanee,   si
provvedera' a norma dei capoversi precedenti.