Art. 33. Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita' per tutti i lavori e impianti occorrenti cosi' alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica. L'approvazione del progetto esecutivo, che deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivale all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'art. 17 della legge stessa. Il Genio Civile compila, previo avviso agli interessati, lo stato di consistenza dei fondi, i cui proprietari non accettarono la indennita' offerta o non conchiusero alcun amichevole accordo con l'espropriante, e determina la somma da depositarsi a titolo di indennita' di espropriazione, a seguito di che si provvede dal Prefetto a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Se i lavori debbono eseguirsi da un'Amministrazione dello Stato avente un proprio ufficio tecnico, questo stesso ufficio, previo avviso agli interessati, compilera' lo stato di consistenza. Per tutto il resto si osservano le disposizioni della predetta legge. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' dichiarare urgente ed indifferibile l'esecuzione dei lavori, anche prima della concessione, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188 (serie seconda). In tal caso lo stato di consistenza di cui al detto articolo 71 e' compilato dal Genio Civile, previo avviso agli interessati, ed ha valore di perizia giudiziale a norma dell'art. 34 della legge suddetta. Occorrendo rendere definitive le occupazioni temporanee, si provvedera' a norma dei capoversi precedenti.