Art. 34. Col decreto di concessione possono essere dichiarate applicabili, a tutti gli effetti, sentito il Consiglio Superiore, le disposizioni dell'articolo precedente alle piccole derivazioni a scopo irriguo, di bonifica o per provvista di acqua potabile che presentino uno speciale interesse pubblico. La dichiarazione di pubblica utilita' deve essere chiesta con la domanda di concessione.