Art. 35. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti: per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza, obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire duecento; se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento; per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a' bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due; per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici. La forza motrice nominale e' calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore. Il canone e' regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno. In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici.