(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 35)
                              Art. 35. 
 
  Le utenze di acqua pubblica sono  sottoposte  al  pagamento  di  un
annuo canone, secondo le norme seguenti: 
 
  per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o
di irrigazione, senza, obbligo di restituire le colature o residui di
acqua, annue lire duecento; 
 
  se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua,  annue
lire cento; 
 
  per l'irrigazione di terreni con derivazione  non  suscettibile  di
essere fatta a' bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due; 
 
  per ogni cavallo dinamico nominale di  forza  motrice,  annue  lire
dodici. 
 
  La forza motrice nominale e' calcolata in base alla  differenza  di
livello fra i due peli morti dei  canali  a  monte  ed  a  valle  del
meccanismo motore. 
 
  Il canone e' regolato sulla  media  della  forza  motrice  nominale
disponibile nell'anno. 
 
  In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici.