(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 36)
                              Art. 36. 
 
  Per le concessioni  di  derivazioni  d'acqua  a  uso  promiscuo  di
irrigazione e di bonificazione, il canone e' ridotto  alla  meta'  di
quello stabilito per la irrigazione  senza  obbligo  di  restituzione
delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per
unico scopo la bonificazione per colmata. 
 
  Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di  irrigazione  e
di forza  motrice  si  applica  il  canone  piu'  elevato.  Se  l'uso
promiscuo riguarda una parte  dell'acqua  derivata,  il  canone  piu'
elevato si applica a questa parte  soltanto  e  all'altra  il  canone
normale. 
 
  Per le concessioni a scopo di irrigazione delle  acque  jemali,  il
cui uso e' limitato dall'equinozio di autunno a quello di  primavera,
il canone e' ridotto alla meta'.