(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 37)
                              Art. 37. 
 
  Il pagamento del canone decorre improrogabilmente  dalla  data  del
decreto di concessione o  da  quella  di  autorizzazione  provvisoria
all'inizio dei lavori, se anteriore. 
 
  Tuttavia  per  le  grandi  derivazioni   tale   pagamento   decorre
improrogabilmente  dalla   scadenza   del   termine   originariamente
assegnato  per  l'ultimazione  dei  lavori.  Qualora  l'utilizzazione
dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine,  il  canone
decorre da quando l'acqua e' utilizzata. 
 
  Ai Comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza  nonche'  ai
consorzi di bonifica si accordera', sentito  il  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, la  esenzione  dal  canone  per  la  concessione
dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.