Art. 38. Il canone sulle utenze riconosciute o da riconoscere decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento. Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che l'Amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento. Il Ministro delle finanze ha facolta' di emanare con proprio decreto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, gia' gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo. Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facolta' di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'art. 7 del R. decreto 25 febbraio 1924, n. 456.