(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 38)
                              Art. 38. 
 
  Il canone sulle utenze riconosciute o da riconoscere decorre dal 1°
luglio  1924  in  qualunque  tempo  sia   avvenuto   o   avvenga   il
riconoscimento. 
 
  Decorre pure dal 1° luglio 1924 il  canone  sulle  concessioni  che
l'Amministrazione accordi, in  sanatoria,  a  favore  di  utenti  che
avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che  ne  siano  decaduti
per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento. 
 
  Il Ministro delle  finanze  ha  facolta'  di  emanare  con  proprio
decreto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi
alla Corte dei conti, norme  per  la  concessione  di  riduzioni  per
alcune delle categorie di utenze, gia' gratuite, indicate  nel  primo
comma del presente articolo. 
 
  Disposizioni analoghe il Ministro  delle  finanze  ha  facolta'  di
emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte  dei  conti  in
favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua  dei  canali
indicati nell'art. 16 della presente  legge  e  nell'art.  7  del  R.
decreto 25 febbraio 1924, n. 456.