Art. 39. I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato. Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'art. 1962 del Codice civile. La riscossione di tali crediti e' fatta in base al testo unico di leggi 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.