(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 39)
                              Art. 39. 
 
  I crediti dello Stato per canoni  demaniali,  per  lavori  eseguiti
d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su  tutti
gli impianti relativi  alla  concessione,  compresi  quelli  che,  al
termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato. 
 
  Tale privilegio prende grado subito dopo quello  sancito  dall'art.
1962 del Codice civile. 
 
  La riscossione di tali crediti e' fatta in base al testo  unico  di
leggi 14 aprile 1910,  n.  639,  per  la  riscossione  delle  entrate
patrimoniali dello Stato.