(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  Per le  acque  pubbliche  le  quali,  non  comprese  in  precedenti
elenchi, siano incluse in elenchi  suppletivi,  gli  utenti  che  non
siano in grado di chiedere  il  riconoscimento  del  diritto  all'uso
dell'acqua ai termini dell'art. 3,  hanno  diritto  alla  concessione
limitatamente  al  quantitativo  di  acqua   e   di   forza   motrice
effettivamente utilizzata, con esclusione di  qualunque  concorrente,
salvo quanto e' disposto dall'art. 45. 
 
  La  domanda  deve  essere  presentata  entro  i  termini  stabiliti
dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita  con  la  procedura
delle concessioni.