(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 40)
                              Art. 40. 
 
  Il disciplinare della concessione determina la quantita', il  modo.
le condizioni della raccolta, regolazione,  estrazione,  derivazione,
condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e  scolo  dell'acqua,
le    garanzie     richieste     nell'interesse     dell'agricoltura,
dell'industria, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo  canone  da
corrispondersi allo Stato. 
 
  Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate
le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori  e
per l'utilizzazione dell'acqua. 
 
  Su esplicito parere del Consiglio Superiore, possono includersi nel
disciplinare  norme  relative  alle  tariffe  di  vendita  dell'acqua
derivata o dell'energia con essa prodotta. 
 
  Il Consiglio Superiore  dei  lavori  pubblici  si  pronuncia  sulle
modalita'   atte   a   garantire   l'osservanza    delle    richieste
dell'Autorita' militare nei riguardi della difesa territoriale.