(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 41)
                              Art. 41. 
 
  Il Ministro dei lavori pubblici  ha  facolta'  di  ingiungere  agli
utenti  di  acque  pubbliche  quegli  adattamenti  o   modifiche   di
adattamenti di bacini idrici ed  impianti  idroelettrici,  che  siano
riconosciuti necessari dall'Autorita' militare. 
 
  Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare  nei  bacini
idrici e negli impianti gia' esistenti o di nuova costruzione sono  a
carico dei rispettivi concessionari. 
 
  Ove pero' la esecuzione delle opere  occorrenti  o  le  conseguenti
variate condizioni di esercizio degli impianti  determinassero  oneri
non compatibili con la economia degli stessi, potra' il Ministro  dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore  e  di  concerto  col
Ministro delle finanze, accordare un contributo che  in  nessun  caso
sara' superiore ai  due  terzi  della  spesa  richiesta  dagli  oneri
suddetti. 
 
  Nel caso di divergenza tra l'Amministrazione dei lavori pubblici  e
quella  militare,  la  determinazione  e  deferita  alla  Commissione
Suprema di difesa.