(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 42)
                              Art. 42. 
 
  Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati  a  mantenere  in
regolare stato di funzionamento le opere di raccolta,  derivazione  e
restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite
nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle
derivazioni munite degli opportuni  manufatti  ed  a  conservarle  in
buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire  a
pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore. 
 
  Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo  che  non
si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali,  nei
limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e  che  in  ogni
evento, col mezzo degli  opportuni  scaricatori,  siano  smaltite  le
acque sovrabbondanti. 
 
  Gli utenti sono inoltre tenuti ad  adottare  le  modalita'  per  la
misura dell'acqua derivata e  restituita,  che  siano  richieste  dal
competente  ufficio   del   Servizio   idrografico,   a   curare   la
installazione ed il regolare funzionamento degli apparecchi che siano
loro prescritti ed a segnalare  al  Consiglio  Superiore  dei  lavori
pubblici l'energia elettrica prodotta.