Art. 42. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore. Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti. Gli utenti sono inoltre tenuti ad adottare le modalita' per la misura dell'acqua derivata e restituita, che siano richieste dal competente ufficio del Servizio idrografico, a curare la installazione ed il regolare funzionamento degli apparecchi che siano loro prescritti ed a segnalare al Consiglio Superiore dei lavori pubblici l'energia elettrica prodotta.