Art. 43. Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili od instabili fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perche' si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali. Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque. Quando fra due o piu' utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potra' essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvedera' a tale riparto, escluso qualsiasi responsabilita' ed onere per l'Amministrazione dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo piu' opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.