(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 43)
                              Art. 43. 
 
  Gli utenti che hanno  derivazioni  stabilite  a  bocca  libera  con
chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili od instabili  fisse  o
mobili, sono obbligati a provvedere perche' si mantengano innocue  al
pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali. 
 
  Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre, con  comminatoria  di
esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche  libere
siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori  della
introduzione delle acque. 
 
  Quando fra due o piu' utenti debba farsi  luogo  al  riparto  delle
disponibilita' idriche di un corso  d'acqua  sulla  base  di  singoli
diritti o concessioni,  potra'  essere  istituito  un  regolatore  di
nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvedera'  a
tale  riparto,  escluso  qualsiasi  responsabilita'  ed   onere   per
l'Amministrazione dei lavori pubblici. 
 
  Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre temporanee limitazioni
all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per  speciali
motivi di pubblico interesse,  o  quando  si  verificano  eccezionali
deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da  conciliare  nel  modo
piu' opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.