(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 44)
                              Art. 44. 
 
  E' in  facolta'  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  sentito  il
Consiglio Superiore, di sostituire in ogni  tempo,  in  tutto  od  in
parte, alla quantita' di acqua o di energia idraulica utilizzata  una
corrispondente  quantita'  di  acqua  o  di  energia   idraulica   od
elettrica,  ugualmente  utilizzabile,  senza  aggrado  o  pregiudizio
dell'utente, restando ferma  ogni  altra  condizione  dell'utenza  in
quanto compatibile colla modificazione apportata.