(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 45)
                              Art. 45. 
 
  Quando una domanda di concessione per  un'importante  utilizzazione
d'acqua  risulti  tecnicamente  incompatibile  con  meno   importanti
utilizzazioni  legittimamente  costituite   o   concesse,   si   puo'
ugualmente, sentito il Consiglio Superiore, sentiti gli  interessati,
far luogo alla concessione. 
 
  In tal caso il concessionario e' tenuto a indennizzare  gli  utenti
preesistenti,  fornendo  loro,  a   propria   cura   e   spese,   una
corrispondente quantita' di acqua, e nel caso di impianti  per  forza
motrice,  una  quantita'   di   energia   corrispondente   a   quella
effettivamente utilizzata, provvedendo alle  trasformazioni  tecniche
necessarie in guisa da non aggravare  o  pregiudicare  gli  interessi
degli  utenti  preesistenti.  Questi  sono  tenuti  a   corrispondere
annualmente al nuovo  concessionario  il  canone  che  dovevano  allo
Stato, ai Comuni ed alle Provincie, e,  qualora,  per  effetto  delle
presenti disposizioni, siano esonerati da  spese  di  esercizio,  una
quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario in
nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati. 
 
  Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei  lavori
pubblici, sentito il Consiglio Superiore, la fornitura di acqua o  di
energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al  valore  economico
della  preesistente  utenza,   il   titolare   di   quest'ultima   e'
indennizzato dal nuovo concessionario a  termini  della  legge  sulle
espropriazioni. 
 
  Nel caso in cui la minore  incompatibile  utilizzazione  sia  stata
concessa ma non ancora attuata,  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
sentito il Consiglio Superiore, stabilisce insindacabilmente, in base
ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi
a cui l'utenza  e'  destinata,  in  qual  modo  questa  debba  essere
compensata.