(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 46)
                              Art. 46. 
 
  L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo  precedente
di fornire ad utenti preesistenti  una  corrispondente  quantita'  di
acqua o di energia avra' la seguente durata: 
 
a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza  preesistente  consisteva  in
   una grande derivazione per forza motrice, concessa  in  base  alle
   leggi 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, 10 agosto 1881, n.  2644,  e
   fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice
   legittimamente  esistenti  nei   territori   annessi   al   Regno,
   all'entrata in vigore  della  legislazione  italiana  sulle  opere
   pubbliche; 
 
b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente
   utenza consisteva in una  grande  derivazione  per  forza  motrice
   assentita in base al decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916,  n.
   1664, o al decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, o alla  presente
   legge; 
 
c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se  la  utenza
   preesistente consisteva  in  una  piccola  derivazione  per  forza
   motrice, salvo il  disposto  del  precedente  articolo  23,  comma
   secondo; 
 
 
d) fino a che  duri  la  nuova  concessione,  anche  per  effetto  di
proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22, 28 e  30
della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in 
   una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.