(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 47)
                              Art. 47. 
 
  Quando per l'attuazione di una  nuova  utenza  sia  necessario  per
ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di  presa  e
di derivazione di altre utenze  preesistenti,  si  puo',  sentito  il
Consiglio Superiore, accordare la nuova  concessione,  stabilendo  le
cautele per la loro coesistenza e il compenso  che  il  nuovo  utente
deve corrispondere a quelli preesistenti. 
 
  Con le stesse norme e condizioni si puo' accordare  la  concessione
di derivare e utilizzare parte di acqua spettante  ad  altro  utente,
quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e
la nuova concessione non alteri l'economia e la finalita'  di  quelle
preesistenti.