Art. 48. Qualora il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non e' tenuto ad alcuna indennita' verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni. Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennita', qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato. L'apprezzamento di tale possibilita' e' fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore. La misura dell'indennita', quando sia dovuta, e' determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.