(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 48)
                              Art. 48. 
 
  Qualora il regime di un corso d'acqua  o  di  un  bacino  di  acqua
pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non e' tenuto ad
alcuna indennita' verso qualunque utente, salvo  la  riduzione  o  la
cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa  utilizzazione
dell'acqua. 
 
  Gli utenti, se le innovate condizioni locali  lo  consentono,  sono
autorizzati ad eseguire,  a  loro  spese,  le  opere  necessarie  per
ristabilire le derivazioni. 
 
  Quando il regime di un corso  d'acqua  o  di  un  bacino  di  acqua
pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello
Stato di opere rese necessarie  da  ragioni  di  pubblico  interesse,
l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del  canone,  ha
diritto ad una indennita', qualora non gli sia possibile senza  spese
eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato. 
 
  L'apprezzamento di tale  possibilita'  e'  fatto  con  decreto  del
Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore. 
 
  La misura dell'indennita', quando sia dovuta,  e'  determinata  col
decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.