(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 49)
                              Art. 49. 
 
  Qualunque  utente  di   acqua   pubblica,   che   intenda   variare
sostanzialmente  le  opere  di   raccolta,   regolazione,   presa   e
restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua,  e'  soggetto  a
tutte le formalita' e condizioni richieste per le nuove  concessioni,
compreso il pagamento del canone. 
 
  Quando le variazioni, pure aumentando la  quantita'  d'acqua  o  di
forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le  opere
di raccolta, regolazione, presa o restituzione  dell'acqua,  la  loro
ubicazione e l'uso  dell'acqua,  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
sentito  il  Consiglio  Superiore,  puo',  previa  breve  istruttoria
limitatamente alle varianti in  tradotte,  accordare  la  concessione
senza le condizioni e formalita' stabilite al comma precedente, salvo
il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso
resta ferma la scadenza originaria dell'utenza. 
 
  Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge
che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente
articolo, valgono le norme ivi stabilite. 
 
  Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi  destinati  alla
produzione o nell'uso della forza  motrice  deve  essere  previamente
notificata al Ministero dei lavori pubblici. 
 
  Per la mancata notificazione l'utente incorre nell'ammenda da  lire
cinquecento a lire cinquemila, salvo il diritto  dell'Amministrazione
di  ordinare  la  riduzione   in   pristino   stato   a   spese   del
contravventore.