Art. 49. Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, e' soggetto a tutte le formalita' e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone. Quando le variazioni, pure aumentando la quantita' d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo', previa breve istruttoria limitatamente alle varianti in tradotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalita' stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza. Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite. Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici. Per la mancata notificazione l'utente incorre nell'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila, salvo il diritto dell'Amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore.