(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  In ogni provincia e' formato e  conservato  a  cura  del  Ministero
delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica. 
 
  Per la formazione del catasto tutti  gli  utenti  debbono  fare  la
dichiarazione delle rispettive utenze. 
 
  La dichiarazione deve indicare: 
 
a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione; 
 
b) l'uso a cui serve l'acqua; 
 
  c) la quantita' dell'acqua utilizzata; 
 
d) la superficie irrigata ed  il  quantitativo  di  potenza  nominale
prodotta; 
 
e) il decreto di riconoscimento  o  di  concessione  del  diritto  di
derivazione. 
 
  Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre
1935  ove  si  tratti  di  acqua  inscritta  in  un  elenco,  la  cui
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia  avvenuta  entro
il 31 dicembre 1933 e  in  ogni  altro  caso  entro  due  anni  dalla
pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta. 
 
  In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con  l'ammenda  da  lire
cento a lire mille. 
 
  Sono esonerati dal  presentare  la  dichiarazione  gli  utenti  che
abbiano ottenuto  il  decreto  di  riconoscimento  o  di  concessione
posteriormente al 1° febbraio 1917.