Art. 5. In ogni provincia e' formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica. Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze. La dichiarazione deve indicare: a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione; b) l'uso a cui serve l'acqua; c) la quantita' dell'acqua utilizzata; d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta. In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire mille. Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.