Art. 50. Nei casi di accertata urgenza l'Ufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al Ministro dei lavori pubblici, puo' permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purche' gli utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.