(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 50)
                              Art. 50. 
 
  Nei  casi  di  accertata  urgenza  l'Ufficio  del   Genio   civile,
riferendone immediatamente al  Ministro  dei  lavori  pubblici,  puo'
permettere in via provvisoria  che  siano  attuate  variazioni  nelle
derivazioni e nelle utilizzazioni  di  acqua  pubblica,  purche'  gli
utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione da  depositare
presso la Cassa dei depositi e  prestiti  ad  eseguire  le  opere  ed
osservare le prescrizioni e condizioni  che  saranno  definitivamente
stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire  le  opere
costruite in caso di negata concessione.