(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 51)
                              Art. 51. 
 
  Nell'interesse delle ferrovie,  della  navigazione  interna,  delle
bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e  di
altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei  lavori  pubblici,
sentito il Consiglio Superiore, puo'  riservare  per  un  quadriennio
l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di  un  determinato
corso d'acqua. 
 
  La riserva puo' essere prorogata dal Ministro dei  lavori  pubblici
soltanto per un altro quadriennio, sentito  il  Consiglio  Superiore.
Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato,  la
riserva  potra'  essere,  se  necessario,  prorogata  per  un   terzo
quadriennio. 
 
  Della riserva e' data notizia nel Foglio degli annunzi legali delle
provincie interessate e nel Bollettino ufficiale  del  Ministero  dei
lavori pubblici. 
 
  Quando, per  ragione  di  interesse  pubblico,  sia  opportuno  non
differire la utilizzazione immediata per produzione  di  energia,  si
puo', sentito il Consiglio  Superiore,  far  luogo  alla  concessione
sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantita'  di
energia corrispondente alle caratteristiche della  energia  richiesta
ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote  per  interesse  ed
ammortamento), o far luogo alla concessione con facolta' di riscatto,
il tutto a condizioni speciali da  stabilirsi  nel  disciplinare.  In
mancanza  di  accordo  fra  l'Amministrazione   interessata   ed   il
concessionario sul prezzo di costo, questo e' determinato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. 
 
  Qualora  nei  disciplinari  di   concessione   o   comunque   nelle
intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione  della
presente  legge,  sia  assegnato  un  termine   per   l'utilizzazione
dell'energia nell'interesse  della  trazione  elettrica  ferroviaria,
l'Amministrazione  interessata   potra',   decorso   detto   termine,
avvalersi della riserva per tutta la durata  della  concessione,  nei
limiti  di  un  quinto  dell'energia  prodotta  e  con  facolta'   di
effettuare anche prelievi parziali successivi. 
 
  Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un  quadriennio
dal collaudo dell'impianto, dovra' darsi preavviso di  quattro  anni,
anche per i prelievi parziali. 
 
  Il saggio dell'interesse  di  cui  al  quarto  comma  del  presente
articolo, non potra' superare il saggio ufficiale di sconto alla data
in cui verra' esercitato il diritto di riserva.