(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 52)
                              Art. 52. 
 
  Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione  di  energia
puo' essere riservata, ad  uso  esclusivo  dei  servizi  pubblici,  a
favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il  punto  ove
ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il  punto
di restituzione, una quantita' di energia non superiore ad un  decimo
di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se  regolata,
da consegnarsi alla officina di produzione. 
 
  I Comuni, a favore dei quali e' fatta la riserva,  devono  chiedere
la energia nel termine di non  oltre  quattro  anni  dalla  data  del
decreto di concessione,  e  utilizzare  effettivamente  tale  energia
entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del  Ministro
dei lavori pubblici di cui al comma  quarto  del  presente  articolo.
Decorso l'uno o l'altro termine il concessionario resta esonerato  da
ogni obbligo in proposito. 
 
  Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di  tre  anni
decorre  dalla  data  dell'accordo,   di   cui   deve   essere   data
comunicazione al Ministro dei lavori pubblici. 
 
  In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i Comuni ed  il
prezzo  di  essa  sulla  base   del   costo,   tenuto   conto   delle
caratteristiche  dell'energia  richiesta,  comprese  le   quote   per
interessi e per  ammortamenti,  sono  determinati  dal  Ministro  dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto  alla  misura
del tasso  d'interesse  si  applica  il  disposto  dell'ultimo  comma
dell'articolo precedente.