Art. 52. Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia puo' essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantita' di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione. I Comuni, a favore dei quali e' fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito. Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici. In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.