Art. 53. Quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, puo' stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale. Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma precedente, e nelle annualita' successive avra' la stessa scadenza del canone governativo. Esso e' ripartito fra i Comuni rivieraschi con decreto del Ministro delle finanze, e non deve eccedere per ciascun Comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione. Per la parte di energia che sia trasportata fuori della provincia e' attribuito all'Amministrazione provinciale il sopracanone nella misura di un quarto ed i rimanenti tre quarti sono ripartiti fra i Comuni come nel comma precedente. Nel caso di derivazioni che importino grandi opere, o quando le acque pubbliche siano restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui son derivate, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali Comuni e Provincie, e in quale mi cura, possa spettare il sovracanone.