(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 53)
                              Art. 53. 
 
  Quando l'energia  sia  trasportata  oltre  il  raggio  di  quindici
chilometri  dal  territorio  dei  predetti  Comuni  rivieraschi,   il
Ministro delle finanze, sentito il  Consiglio  Superiore  dei  lavori
pubblici, puo' stabilire con proprio decreto,  a  favore  degli  enti
locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario,  fino
a lire due per ogni cavallo dinamico nominale. 
 
  Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai  sensi
del comma precedente, e nelle annualita' successive avra'  la  stessa
scadenza del canone governativo.  Esso  e'  ripartito  fra  i  Comuni
rivieraschi con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  e  non  deve
eccedere per ciascun  Comune  l'ammontare  delle  spese  obbligatorie
risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente
la concessione. 
 
  Per la parte di energia che sia trasportata fuori  della  provincia
e' attribuito all'Amministrazione provinciale  il  sopracanone  nella
misura di un quarto ed i rimanenti tre quarti sono  ripartiti  fra  i
Comuni come nel comma precedente. 
 
  Nel caso di derivazioni che importino grandi  opere,  o  quando  le
acque pubbliche siano restituite in un  corso  o  bacino  diverso  da
quello da cui son derivate, il Ministro  delle  finanze,  sentito  il
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, stabilisce a quali Comuni  e
Provincie, e in quale mi cura, possa spettare il sovracanone.