(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 54)
                              Art. 54. 
 
  Nelle  grandi  derivazioni  che  riguardino   rilevanti   interessi
pubblici,  qualora  si   verifichino   interruzioni   o   sospensioni
ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
Superiore, fatti eseguire i controlli e le  contestazioni  del  caso,
diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine,  le  riparazioni
necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine  prefisso,  il
Ministro dei lavori pubblici, sentito il  Consiglio  Superiore  e  di
concerto col Ministro delle finanze,  puo'  disporre  l'esercizio  di
ufficio a spese dell'utente, previa presa  di  possesso  delle  opere
principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale. 
 
  Lo  stesso  provvedimento  puo'  essere  applicato  nel   caso   di
derivazioni esercitate abusivamente o in contravvenzione  alle  norme
della presente legge. 
 
  L'utente e' obbligato a porre  a  disposizione  del  Ministero  dei
lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto. 
 
  Prima che sia iniziato l'esercizio  di  ufficio,  il  Genio  civile
redige, in contraddittorio con l'interessato,  o,  in  mancanza,  con
l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto. 
 
  Il rendiconto dell'esercizio di ufficio e' approvato  dal  Ministro
dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi
netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la  gestione
sia stata passiva, il rendiconto e' approvato dal Ministro dei lavori
pubblici di concerto  con  quello  delle  finanze,  il  quale  ultimo
dispone la riscossione, a carico dell'utente,  delle  maggiori  spese
occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge. 
 
  Nel caso  previsto  al  secondo  comma  del  presente  articolo,  i
proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino a
definitivo regolamento dei rapporti tra l'Amministrazione e colui che
ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione. 
 
  Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato,
l'esercizio degli impianti stessi puo' essere affidato  al  Ministero
delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto e' disposto
nel comma quarto, quinto e sesto. 
 
  Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo, non
e' ammesso altro ricorso  che  quello  per  legittimita'  dinanzi  al
Tribunale Superiore delle acque pubbliche.