Art. 55. Gli utenti di acque pubbliche decadono dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica: a) per non uso durante un triennio consecutivo; b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica; c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e utilizzazione; d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore; e) per mancato pagamento di tre annualita' del canone; f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa; g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'articolo 20. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio Superiore, ha facolta' di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere. La proroga puo' essere subordinata, sentito il Consiglio Superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze. Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da parte del Ministero dei lavori pubblici e nel caso della lettera e) da parte del Ministero delle finanze, la decadenza e' pronunciata con decreto motivato del Ministro dei lavori pubblici che nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d) deve essere preceduto da parere del Consiglio Superiore. Tale decreto' e' emanato di concerto col Ministro delle finanze allorche' trattisi d'impianti che passano allo Stato. Il decreto e' notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro delle finanze. Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualita' che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza o alla data della notifica della rinuncia. Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto.