(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 55)
                              Art. 55. 
 
  Gli utenti di acque pubbliche decadono dal diritto di  derivare  ed
utilizzare l'acqua pubblica: 
 
a) per non uso durante un triennio consecutivo; 
 
b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua
pubblica; 
 
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione  e
utilizzazione; 
 
d)  per  abituale  negligenza  ed  inosservanza  delle   disposizioni
legislative e regolamentari in vigore; 
 
e) per mancato pagamento di tre annualita' del canone; 
 
f)  per  il  decorso  dei  termini  stabiliti  nel  decreto   e   nel
disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve  derivare  e
utilizzare l'acqua concessa; 
 
g) per cessione effettuata senza il nulla osta  di  cui  all'articolo
20. 
 
  Il Ministro dei lavori pubblici, sentito per le grandi  derivazioni
il Consiglio Superiore, ha facolta' di prorogare  i  termini  di  cui
alla  lettera  f),  qualora   riconosca   un   giustificato   ritardo
nell'esecuzione delle opere.  La  proroga  puo'  essere  subordinata,
sentito il Consiglio Superiore, alla revisione della concessione  per
armonizzarla con sopravvenute esigenze. 
 
  Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera
a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere  b),  c),  d),  da
parte del Ministero dei lavori pubblici e nel caso della  lettera  e)
da parte del Ministero delle finanze, la decadenza e' pronunciata con
decreto motivato del  Ministro  dei  lavori  pubblici  che  nei  casi
contemplati nelle lettere a), b), c), d)  deve  essere  preceduto  da
parere del Consiglio Superiore. 
 
  Tale decreto' e' emanato di concerto  col  Ministro  delle  finanze
allorche' trattisi d'impianti che passano allo Stato. Il  decreto  e'
notificato  all'utente  decaduto  e  comunicato  al  Ministro   delle
finanze. 
 
  Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone
cessa allo spirare dell'annualita' che trovasi in corso alla data del
decreto che pronuncia la decadenza o alla data della  notifica  della
rinuncia. 
 
  Le utenze non ancora riconosciute, che  risultino  abbandonate  per
oltre dieci anni, decadono di diritto.