Art. 56. Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facolta' di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purche': 1° la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo; 2° non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del corso d'acqua; 3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti. Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza puo' essere accordata anche quando la presa d'acqua, si effettui con modalita' diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2 e 3. La licenza e' in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione, per la durata non maggiore di un anno, e puo' essere revocata per motivi di pubblico interesse.