(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 56)
                              Art. 56. 
 
  Compete  all'ingegnere  capo  del  Genio  civile  la  facolta'   di
concedere licenze per l'attingimento di acqua  pubblica  a  mezzo  di
pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori  o  di  sifoni,
posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purche': 
 
  1° la portata dell'acqua attinta non superi i 100  litri  a  minuto
secondo; 
 
  2° non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le  difese  del
corso d'acqua; 
 
  3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con  pericolo
per le utenze esistenti. 
 
  Per le derivazioni a scopo di  piscicoltura  che  non  eccedano  il
quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza puo'  essere
accordata anche quando la presa d'acqua, si  effettui  con  modalita'
diverse da quelle indicate nella prima parte del  presente  articolo,
ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2 e 3. 
 
  La licenza e' in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione, per la
durata non maggiore di un anno, e puo' essere revocata per motivi  di
pubblico interesse.