Art. 57. Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi dei Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici. Il Servizio idrografico comprende: - l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Provincie venete e di Mantova; - l'Ufficio idrografico per il bacino del Po; - le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il Servizio idrografico del Regno. Agli uffici e sezioni del Servizio idrografico e' affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.