(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 57)
                              Art. 57. 
 
  Alla raccolta  delle  osservazioni  idrografiche  e  meteorologiche
riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi dei  Regno  provvede
il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del  Ministro  dei
lavori pubblici. 
 
  Il Servizio idrografico comprende: 
 
  -  l'Ufficio  idrografico  per  il  territorio  di  competenza  del
Magistrato alle acque delle Provincie venete e di Mantova; 
 
  - l'Ufficio idrografico per il bacino del Po; 
 
  - le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno. 
 
  Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, a mezzo di  un  ufficio
centrale,  esercita  funzioni  di  vigilanza  generale  su  tutto  il
Servizio idrografico del Regno. 
 
  Agli uffici e sezioni  del  Servizio  idrografico  e'  affidato  di
regola,  nelle  rispettive  giurisdizioni,  lo  studio   dei   bacini
imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in  seguito  a
domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti  e  la
esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.