(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 6)
                               Art. 6. 
 
  Le utenze d'acqua  pubblica  si  distinguono  in  due  categorie  a
seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni. 
 
  Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i  seguenti
limiti: 
 
a) per forza motrice: potenza nominale media annua, cavalli  dinamici
300; 
 
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; 
 
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo o anche meno  se  si
possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; 
 
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo. 
 
  Quando la derivazione sia ad uso promiscuo,  si  tiene  per  limite
quella corrispondente allo scopo predominante. 
 
  Il Ministro dei lavori pubblici, sentito  il  Consiglio  Superiore,
dichiara se una derivazione a bocca libera debba considerarsi  grande
o piccola e per gli usi diversi da  quelli  sopra  indicati  dichiara
anche a quale specie di derivazione debbano assimilarsi.