Art. 6. Le utenze d'acqua pubblica si distinguono in due categorie a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti: a) per forza motrice: potenza nominale media annua, cavalli dinamici 300; b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo o anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si tiene per limite quella corrispondente allo scopo predominante. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, dichiara se una derivazione a bocca libera debba considerarsi grande o piccola e per gli usi diversi da quelli sopra indicati dichiara anche a quale specie di derivazione debbano assimilarsi.