(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 7)
                               Art. 7. 
 
  Le domande per nuove concessioni  e  utilizzazioni,  corredate  dei
progetti  di  massima  delle  opere  da  eseguire  per  la  raccolta,
regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso,  restituzione  e
scolo delle acque, sono dirette al Ministro  dei  lavori  pubblici  e
presentate all'Ufficio  del  Genio  Civile  alla  cui  circoscrizione
appartengono le opere di presa. 
 
  Ogni richiedente di  nuove  concessioni  deve  depositare,  con  la
domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni
caso non inferiore a lire cinquanta. Le  somme  cosi'  raccolte  sono
versate in tesoreria in conto entrate dello Stato. 
 
  L'Ufficio del Genio Civile ordina la  pubblicazione  della  domanda
mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle  provincie  nel
cui territorio ricadono le opere di presa  e  di  restituzione  delle
acque. 
 
  Nell'avviso  sono  indicati  il  nome  del  richiedente  e  i  dati
principali della richiesta derivazione,  e  cioe':  luogo  di  presa,
quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione. 
 
  L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
 
  Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle
acque per le Provincie  venete  e  di  Mantova,  questo  deve  essere
sentito  sull'ammissibilita',  delle   istanze   prima   della   loro
istruttoria. 
 
  Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche'
inattuabile o contraria  al  buon  regime  delle  acque  o  ad  altri
interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici. 
 
  Le domande che riguardano  derivazioni  tecnicamente  incompatibili
con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e
dichiarate concorrenti con queste, se  presentate  non  oltre  trenta
giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle
domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di  tutte  le  domande
accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati. 
 
  Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda  viene  pubblicata,  col
relativo progetto, mediante ordinanza del Genio Civile. 
 
  In ogni caso l'ordinanza stabilisce il  termine,  non  inferiore  a
quindici e non superiore a trenta  giorni,  entro  il  quale  possono
presentarsi le osservazioni  e  le  opposizioni  scritte  avverso  la
derivazione richiesta. 
 
  Se le opere di derivazione interessano la  circoscrizione  di  piu'
uffici del Genio Civile, l'ordinanza di  istruttoria  e'  emessa  dal
Ministro dei lavori pubblici. 
 
  Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria e' estesa a tutte  le
domande se esse sono tutte incompatibili  con  la  prima;  se  invece
alcune furono accettate al di la' dei termini  relativi  alla  prima,
per  essere  compatibili  con  questa  e  non  con   le   successive,
l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state  presentate
e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.