(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 9)
                               Art. 9. 
 
  Tra piu' domande concorrenti, dopo completata l'istruttoria di  cui
agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione
con  altre  utenze  concesse  o  richieste   presenti   la   migliore
utilizzazione dal punto di vista idraulico ed economico o soddisfi ad
altri prevalenti interessi pubblici. 
 
  A parita' di tali condizioni e' prescelta quella che offra Maggiori
ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed  economiche  d'immediata
esecuzione ed utilizzazione.  In  mancanza  di  altre  condizioni  di
preferenza, vale il criterio della priorita' di presentazione. 
 
  Qualora tra piu' domande  concorrenti  si  riscontri  che  progetti
siano sostanzialmente equivalenti, quantunque  in  alcuna  di  quelle
posteriormente presentate  l'utilizzazione  sia  piu'  vasta,  e'  di
regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti
d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la
piu' vasta utilizzazione. 
 
  Sulla preferenza da  darsi  all'una  od  all'altra  domanda  decide
definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il  Consiglio
Superiore.  Il  Consiglio  indica,  per  la  domanda  prescelta,  gli
elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare. 
 
  Nelle  concessioni  a  prevalente  scopo  irriguo,  a  parita'   di
utilizzazione, e' preferita fra piu' concorrenti la  domanda  di  chi
abbia la proprieta' dei terreni da irrigare o del relativo  consorzio
dei proprietari.