(Codice penale militare di pace - art. 2)
                               Art. 2. 
 
   (Denominazioni di «militari» e di «forze armate dello Stato»). 
 
  Il presente codice comprende: 
 
  1° sotto la denominazione di militari, quelli del  Regio  esercito,
della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia  guardia  di
finanza, della Milizia volontaria per  la  sicurezza  nazionale,  del
Corpo di polizia dell'Africa italiana e le persone  che  a  norma  di
legge acquistano la qualita' di militari; 
 
  2° sotto la denominazione di forze armate  dello  Stato,  le  forze
militari suindicate.