(Disposizioni sulla legge in generale-art. 4)
                               Art. 4. 
 
              (Limiti della disciplina regolamentare). 
 
  I  regolamenti  non  possono   contenere   norme   contrarie   alle
disposizioni delle leggi. 
 
  I regolamenti emanati a norma del secondo  comma  dell'art.  3  non
possono nemmeno dettare norme  contrarie  a  quelle  dei  regolamenti
emanati dal Governo.