(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 1)
              DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO 
            PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA 
             E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 
 
                               Art. 1. 
(Imprese  soggette  al  fallimento,  al   concordato   preventivo   e
                  all'amministrazione controllata). 
 
  Sono soggetti alle  disposizioni  sul  fallimento,  sul  concordato
preventivo e sull'amministrazione controllata  gli  imprenditori  che
esercitano un'attivita' commerciale, esclusi gli enti  pubblici  e  i
piccoli imprenditori. 
  Sono considerati piccoli imprenditori  gli  imprenditori  esercenti
un'attivita' commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di
accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un
reddito  inferiore  al   minimo   imponibile.   Quando   e'   mancato
l'accertamento  ai  fini  dell'imposta  di  ricchezza   mobile   sono
considerati   piccoli   imprenditori   gli   imprenditori   esercenti
un'attivita' commerciale  nella  cui  azienda  risulta  essere  stato
investito un capitale non superiore a lire trentamila. In nessun caso
sono considerate piccoli imprenditori le societa' commerciali.