DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO
PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 1.
(Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e
all'amministrazione controllata).
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato
preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che
esercitano un'attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici e i
piccoli imprenditori.
Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti
un'attivita' commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di
accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un
reddito inferiore al minimo imponibile. Quando e' mancato
l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono
considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti
un'attivita' commerciale nella cui azienda risulta essere stato
investito un capitale non superiore a lire trentamila. In nessun caso
sono considerate piccoli imprenditori le societa' commerciali.