(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 2)
                               Art. 2. 
         (Liquidazione coatta amministrativa e fallimento). 
 
  La legge  determina  le  imprese  soggette  a  liquidazione  coatta
amministrativa,  i  casi  per  i   quali   la   liquidazione   coatta
amministrativa  puo'  essere  disposta  e  l'autorita'  competente  a
disporla. 
  Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa  non  sono
soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga. 
  Nel caso in cui la  legge  ammette  la  procedura  di  liquidazione
coatta  amministrativa  e  quella  di  fallimento  si  osservano   le
disposizioni dell'art. 196.