(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 3)
                               Art. 3. 
(Liquidazione  coatta   amministrativa,   concordato   preventivo   e
                    amministrazione controllata). 
 
  Se la  legge  non  dispone  diversamente,  le  imprese  soggette  a
liquidazione  coatta  amministrativa  possono  essere  ammesse   alla
procedura di concordato preventivo e di amministrazione  controllata,
osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del  settimo
comma dell'art. 195. 
  Le   imprese   esercenti   il    credito    non    sono    soggette
all'amministrazione controllata prevista da questa legge.