(Codice della navigazione-art. 1)
                      CODICE DELLA NAVIGAZIONE 
 
 
                               Art. 1. 
               (Fonti del diritto della navigazione). 
 
  In  materia  di  navigazione,  marittima,  interna  ed  aerea,   si
applicano il presente codice,  le  leggi,  i  regolamenti,  le  norme
corporative e gli usi ad essa relativi. 
 
  Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne
siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.