CODICE DELLA NAVIGAZIONE
Art. 1.
(Fonti del diritto della navigazione).
In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si
applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme
corporative e gli usi ad essa relativi.
Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne
siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.