(Codice della navigazione-art. 12)
                              Art. 12. 
(Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da  urto  di  navi  o
                            aeromobili). 
 
  Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili  in  alto
mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno
Stato  sono  regolate  dalla  legge  nazionale  delle  navi  o  degli
aeromobili, se e' comune; altrimenti dalla legge italiana.