Art. 12.
(Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o
aeromobili).
Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto
mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno
Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli
aeromobili, se e' comune; altrimenti dalla legge italiana.