(Codice della navigazione-art. 13)
                              Art. 13. 
 
(Legge  regolatrice  delle  obbligazioni  derivanti  da   assistenza,
                      salvataggio e ricupero). 
 
  Le obbligazioni derivanti da  assistenza,  salvataggio  e  ricupero
compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della  nave
o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero. 
 
  La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza,
salvataggio e ricupero fra l'armatore a l'esercente e l'equipaggio.