Art. 13.
(Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza,
salvataggio e ricupero).
Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero
compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave
o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero.
La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza,
salvataggio e ricupero fra l'armatore a l'esercente e l'equipaggio.