(Codice della navigazione-art. 14)
                              Art. 14. 
                    (Competenza giurisdizionale). 
 
  Oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 del codice di procedura
civile, le domande riguardanti urto di navi o  di  aeromobili  ovvero
assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in  altro  luogo  o
spazio non soggetto alla sovranita' di alcuno Stato possono  proporsi
avanti i giudici  del  Regno,  se  la  nave  o  l'aeromobile  che  ha
cagionato l'urto o che  e'  stato  assistito  o  salvato,  ovvero  le
persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nel Regno.