(Codice della navigazione-art. 5)
                               Art. 5. 
(Legge  regolatrice  degli  atti  compiuti  a  bordo  di  navi  e  di
                     aeromobili in navigazione). 
 
  Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile
nel  corso  della  navigazione  in  luogo  o  spazio  soggetto   alla
sovranita' di uno Stato estero sono regolati  dalla  legge  nazionale
della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei  quali,  secondo  le
disposizioni sull'applicazione  delle  leggi  in  generale,  dovrebbe
applicarsi la legge del luogo dove l'atto e' compiuto o il  fatto  e'
avvenuto. 
 
  La disposizione del comma precedente si applica  agli  atti  ed  ai
fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalita'
estera nel corso della navigazione in luogo o  spazio  soggetto  alla
sovranita' dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocita'  da
parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile appartiene.