Art. 5.
(Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di
aeromobili in navigazione).
Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile
nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla
sovranita' di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale
della nave o dell'aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le
disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, dovrebbe
applicarsi la legge del luogo dove l'atto e' compiuto o il fatto e'
avvenuto.
La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai
fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalita'
estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla
sovranita' dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocita' da
parte dello Stato al quale la nave o l'aeromobile appartiene.